Art. 1.
(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità e dell'assegno per cumulo d'infermità).

      1. Gli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978», sono unificati in un unico assegno il cui importo è pari al valore dell'assegno più alto previsto dalla medesima tabella aumentato del 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007.
      2. Gli importi dell'assegno per cumulo d'infermità previsto dalla tabella F annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo rideterminati dall'allegato II annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007 e di un ulteriore 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2008.